Helvecura
Costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti
Obbligo di notifica: dichiarazione dei medicamenti messi in commercio
In qualità di commerciante o di produttore che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero (territorio della Confederazione ed enclavi doganali estere) i medicamenti, sono tenute, in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti (RS 531.215.31), a dichiarare mensilmente all’Ufficio Segreteria di Helvecura tipo e quantità dei medicamenti messi in circolazione.
Obbligo contributivo: contributi al Fondo di garanzia
Commercianti e produttori assoggettati all’obbligo di notifica, sono tenuti a versare i cosiddetti contributi al Fondo di garanzia nei fondi di garanzia gestiti da Helvecura in base alle diverse categorie delle merci che sottostanno all’obbligo di costituire scorte (Fondo Medicina umana, Fondo Pandemie, Fondo Analgesici/Oppiacei, Fondo Vaccini, Fondo Medicina veterinaria). I contributi stabiliti dall’Amministrazione di Helvecura e disposti dall’Autorità di vigilanza sono: a:
Antinfettivi della medicina umana
Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dello 0.50%
Inibitori della neuramidasi
Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva del 2.20%
Analgesici e oppiacei potenti
Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 0.80%
Vaccini
Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dello 0.15%
Medicina veterinaria
Medicina veterinaria – Trattamento di animali singoli e di patrimoni zootecnici
CHF 4.– per chilogrammo di sostanza attiva / miliardi di unità x fattore 1 per tutte le sostanze attive.
Altri medicamenti della medicina umana
Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 1.12%
Immunoglobulina
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021: Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 0.00%.
Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 0.15%