helvecura

Helvecura

Costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

Obbligo di notifica: dichiarazione dei medicamenti messi in commercio

In qualità di commerciante o di produttore che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero (territorio della Confederazione ed enclavi doganali estere) i medicamenti, sono tenute, in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti (RS 531.215.31), a dichiarare mensilmente all’Ufficio Segreteria di Helvecura tipo e quantità dei medicamenti messi in circolazione.

Obbligo contributivo: contributi al Fondo di garanzia

Commercianti e produttori assoggettati all’obbligo di notifica, sono tenuti a versare i cosiddetti contributi al Fondo di garanzia nei fondi di garanzia gestiti da Helvecura in base alle diverse categorie delle merci che sottostanno all’obbligo di costituire scorte (Fondo Medicina umana, Fondo Pandemie, Fondo Analgesici/Oppiacei, Fondo Vaccini, Fondo Medicina veterinaria). I contributi stabiliti dall’Amministrazione di Helvecura e disposti dall’Autorità di vigilanza sono: a:

Antinfettivi della medicina umana

Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dello 0.50%

Inibitori della neuramidasi

Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva del 2.20%

Analgesici e oppiacei potenti

Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 0.80%

Vaccini

Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dello 0.15%

Medicina veterinaria

Medicina veterinaria – Trattamento di animali singoli e di patrimoni zootecnici

CHF 4.– per chilogrammo di sostanza attiva / miliardi di unità x fattore 1 per tutte le sostanze attive.

Altri medicamenti della medicina umana

Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 1.12%

Immunoglobulina

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021: Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 0.00%.

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: Quantità delle confezioni vendute (all’interno della Svizzera) x prezzo di fabbrica per la consegna x aliquota contributiva dell’ 0.15%